Si perde il diritto all'assegno di divorzio in caso di convivenza di fatto. Anche quando cessi la convivenza
11 dicembre 2015
La Suprema Corte con la recente sentenza 6855/2015 afferma
per la prima volta un principio a dir poco rivoluzionario in tema di assegno di
divorzio, stabilendo che quando la convivenza di fatto more uxorio venga a cessare l’ex coniuge non ha più diritto
all’assegno divorzile.
Spiega la Corte che la famiglia di fatto, essendo
espressione di una scelta libera e consapevole da parte del coniuge,
eventualmente potenziata dalla nascita dei figli, (ciò che dovrebbe escludere
una residua solidarietà post matrimoniale con l’ex coniuge), deve essere
necessariamente caratterizzata dalla piena assunzione di un rischio, in relazione
alle vicende successive alla famiglia di fatto, mettendosi in conto la
possibilità di una cessazione del rapporto tra i conviventi.
In altre parole l’ex coniuge che intraprenda una relazione more uxorio caratterizzata dalla
stabilità e da un progetto di vita simile a quello della famiglia tradizionale,
deve mettere in conto che in caso di fallimento dell’unione di fatto non potrà
più contare sull’assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge.
Tale decisione a mio giudizio conferisce all’unione di fatto
un rango e una dignità superiori, parificandola, almeno sotto tale aspetto, al
matrimonio. Prima di tale pronuncia del
giudice di legittimità infatti, il diritto a percepire l’assegno di
divorzio da parte del coniuge
oggettivamente non in grado di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante
il matrimonio, poteva cessare solo nel caso in cui costui passasse a nuove
nozze.
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