Il clamore mediatico e le profonde divisioni nell’opinione pubblica che
sta accompagnando il varo della legge sulle unioni civili tra coppie
omosessuali, sta facendo passare il sordina il fatto che il provvedimento in
questione disciplini per la prima volta nel nostro paese anche le convivenze di
fatto tra coppie eterosessuali, conferendo a tali realtà, sempre più diffuse
negli ultimi anni, la dignità e il rispetto che meritavano. In realtà però la
legge sembrerebbe tutelare maggiormente
la coppia gay rispetto a quella eterosessuale A quest’ultima infatti garantisce
esclusivamente il riconoscimento dello status
e di alcuni diritti patrimoniali negando però i diritti successori.
Di seguito si riporta in breve il testo della norma in fase di
approvazione:
Quanto alle coppie omosessuali:
Articolo 1 - le coppie omosessuali avranno un
loro status riconosciuto dalla legge. E potranno registrare in comune un
contratto che definisce i loro obblighi e i doveri;
Articolo 2 - Le unioni civili potranno essere
formate da coppie dello stesso sesso ma solo se entrambi maggiorenni.
Articolo 3 - La coppia gay, al pari della
coppia sposata, dovrà osservare il dovere della fedeltà, dell'assistenza morale
e l'obbligo di coabitazione. E’ anche prevista la reversibilità della pensione,
i congedi parentali, la graduatoria all'asilo nido. Rimane invece esclusa
l'adozione di figli estranei alla coppia.
Articolo 4 - In materia di successione ed
eredità, le unioni civili godranno degli stessi diritti delle coppie unite in
matrimonio.
Articolo 5 - La c.d. stepchild adoption riconosce
la facoltà per la coppia gay di poter adottare un figlio già avuto da uno dei
due componenti in una precedente relazione.
Articolo 6 - In ipotesi di separazione, è
previsto l'assegno di mantenimento, l'affido dei figli, diritti di visita e
l'assegnazione della casa.
Quanto alle coppie
eterosessuali
Articolo 11 - I patti di convivenza tra
eterosessuali prevedono meno tutele rispetto al matrimonio e alle stesse unioni
civili (chiamate così solo per le coppie gay). Servono a tutelare sotto il
profilo patrimoniale e sanitario chi decide di non sposarsi, consentendogli ad
esempio di assistere il partner in ospedale.
Articolo 12 - In caso di morte del componente della
coppia che ha stipulato, il contratto di affitto, l'altro avrà diritto a
restare nella stessa casa per cinque anni.
Articolo 13 - il patto di convivenza dà titolo
per presentare la domanda per le case popolari.
Articolo 14 – in caso di separazione delle
coppia di fatto, l'assegno di mantenimento sarà deciso dal giudice in base alla
durata della convivenza, per i figli sono previste le stesse regole stabilite
per le coppie sposate.
Articolo 15 - In caso di malattia grave o
disabilità, uno dei due componenti della coppia potrà essere nominato tutore
dell'altro.
Articolo 16 - Chi sottoscrive il patto di
convivenza potrà costituire una comunione dei beni con un patto sottoscritto
dal notaio.
Avv. Andrea
Giordano
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