Spese per i figli. Vanno divise sì o no? In base a quali criteri?

23 marzo 2018

Non occorre il consenso dell’altro genitore se la spesa straordinaria è destinata a soddisfare un interesse primario del figlio.

Se però è prevedibile e non è urgente, la spesa non è straordinaria ed è compresa nell’assegno per il figlio

 

La vicenda nasce dall’iniziativa di una madre che ha chiesto al padre dei suoi tre figli minori, la metà delle spese anticipate per la retta della scuola privata, per i ticket delle visite pediatriche, delle inalazioni termali, degli esami audiometrici e per le cure odontoiatriche, assumendo fossero tutte spese straordinarie.

Il padre non ha ritenuto di dover contribuire a tali spese; e ciò per due ordini di ragione.

Quanto alla retta scuola della scuola privata frequentata dalla figlia, egli, pur ammettendo che si trattasse di una spesa straordinaria, ha sostenuto di non avere prestato il proprio consenso all'iscrizione della minore in detta scuola, in considerazione delle numerose assenze effettuate dalla medesima, sicché la frequentazione della stessa si era venuta a tradurre in una sorta di collocazione provvisoria della bambina quando la madre era occupata, piuttosto che in uno strumento utile per la sua crescita e formazione.

Quanto ai ticket sanitari e per le cure odontoiatriche, il padre ne ha invece contestato l'ascrivibilità alle spese straordinarie, trattandosi, per loro natura, di esborsi rutinari, di modesto importo e prevedibili, in ordine ai quali, peraltro, la madre non lo avrebbe mai consultato.

Riguardo alla retta della scuola privata, I giudici di merito prima e la Corte di Cassazione poi, hanno dato torto al padre, ribadendo il principio in forza del quale non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice - ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 147 e 316 bis c.c. - è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607);

Nel caso di specie, il padre aveva dato il consenso all'iscrizione della figlia alla scuola privata per l'anno precedente, dimostrando in tal modo di aver valutato la convenienza e la conformità dell'iscrizione all'interesse della minore, ma poi lo ha revocato, per l'anno successivo, in base alla sola considerazione che la medesima era stata molto spesso assente nel corso del precedente anno;

In tali casi, spiegano gli ermellini, il consenso del padre, una volta concesso, non può più essere revocato senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all'interesse della minore;

Quanto invece ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello, avesse errato nel condannare il padre a versare il 50% di tali spese alla madre.

La Corte territoriale infatti, aveva ritenuto straordinari tali esborsi senza considerare se si trattasse, di spese non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell'assegnodi mantenimento.

In altre parole il Giudice di Appello non si è conformato al principio secondo il quale "straordinarie" sono solo le spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

 

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